lo statuto
non dolet italia
lo statuto
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)
L’Associazione è retta dalle norme statutarie articolate in n. 14 punti che, approvate all’unanimità sai soci fondatori, sono parte integrante della presente scrittura.
ART. 1) COSTITUZIONE SEDE E DURATA
E’ costituita l’Associazione di promozione sociale, senza finalità di lucro, denominata “NON DOLET ETS” di seguito chiamata per brevità “Associazione” con sede in Agrate (MB) in via Benedetto Croce n. 22.
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.
L’Associazione ha carattere apartitico e apolitico, aconfessionale, non persegue dini di lucro neppure indiretto, ha durata illimitata e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
ART. 2) NATURA E SCOPI
L’Associazione è apartitica e apolitica, si ispira ai principi di democraticità e gratuita, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza ai militari ed alle forze di polizia, in servizio od in congedo, che hanno subito danni materiali, psichici, morali ed esistenziali dovuti all’espletamento del loro dovere.
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza ai comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico, in servizio od in congedo, che hanno subito danni materiali, psichici, morali ed esistenziali dovuti all’espletamento del loro dovere. Tale associazione si prefigge lo scopo di sdoganare uno dei massimi tabù della società moderna, una patologia molto diffusa ma perennemente sottostimata sia dalle istituzioni militari che dall’opinione pubblica: lo stress post-traumatico che spesso colpisce i soldati di ritorno dal fronte ma che può insorgere anche in caso di combattimenti e scontri a fuoco in cui rimangono coinvolti gli appartenenti al comparto difesa e sicurezza nell’esercizio delle loro funzioni, o perfino durante l’addestramento stesso dovuto al tipo di servizio stesso svolto quotidianamente. Tali traumi inoltre, colpiscono anche il comparto di soccorso pubblico, che talvolta è chiamato a contribuire in missioni di soccorso ed aiuto di svariato genere in Italia o all’estero, come ad esempio missioni di aiuto durante catastrofi naturali o sbarco di immigrati.
L’Associazione inoltre, si prefigge lo scopo di aiutare tutti coloro che, facendo parte dei predetti comparti, subiscano nell’espletamento del loro dovere danni fisici, invalidità e mutilazioni anche attraverso l’ausilio di personale competente nella riabilitazione e nella fisioterapia, oltre che, dove possibile, un progetto di reinserimento nel mondo del lavoro.
L’Associazione svolge dunque una funzione di sostegno e di tutela del soggetto e della soggettività, unita all’attività di promozione ed informazione nei confronti dei predetti soggetti, delle loro famiglie e della collettività in generale, della diffusione di una cultura etica di sensibilizzazione circa i problemi che derivano da una carriera nella sicurezza e nel soccorso pubblico, in particolare sulle difficoltà dell’inserimento nella vita quotidiana una volta in congedo.
L’Associazione intende quindi offrire un aiuto adeguato a queste categorie di persone, in situazione di svantaggio e disagio, interfacciandosi e collaborando eventualmente con i servizi pubblici e privati che si occupano della problematica e colmando i bisogni attualmente non soddisfatti in tali settori.
Nell’ambito della attività connesse l’Associazione si occuperà:
- Di attivare persone sensibili rispetto agli scopi dell’Associazione, stimolando il loro coinvolgimento operativo oltre che economico;
- Di coinvolgere e cooperare con la rete territoriale e con altri enti, sia pubblici che privati, o associazioni, nel perseguimento degli scopi dell’Associazione anche sottoforma di sostegno organizzativo e/o finanziario;
- Di garantire la qualità dell’operato dell’Associazione mediante la sottoscrizione di convenzioni con psicologi, psicoterapeuti e specialisti nel trattamento di disturbi post-traumatici per quanto riguarda i danni psichici e fisioterapisti e specialisti nella riabilitazione per quanto riguarda danni fisici, mediante la creazione di punto d’ascolto presso caserme ed istituti sanitari presso i quali chiedere aiuto senza il timore di ripercussioni sulla propria carriera;
- Di collaborare con altri Enti con scopi simili a quelli dell’Associazione, con Pubbliche Amministrazioni, Istitutivi sanitari e scientifici, Istituti militari, scuole ed enti privati per creare progetti continuativi di divulgazione e sensibilizzazione;
- Di occasionali iniziative di raccolta di fondi a sostegno dei progetti dell’Associazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione attraverso consulenze sulla gestione dello stress, esempi di esperienze raccontate direttamente da veterani, organizzazione di attività indoor/outdoor in cui vengono simulati scenari militari che stimolino la cooperazione, il team-building, la predisposizione al gioco di squadra tra i partecipanti e che si prefissano lo scopo di far comprendere dall’interno la vita dei militari e delle forze dell’ordine; organizzare eventi formativi e training per aiutare ad acquisire la forza mentale necessaria per gestire e superare situazioni di forte stress, anche simulazioni di interrogatori o scenari senza via di uscita;
- Di sviluppare attività di comunicazione sugli scopi dei vari progetti promossi dall’Associazione anche mediante l’apertura di siti web, Podcast e Blog nei quali verranno veicolate informazioni, promossi scambi di esperienze, “dare voce” sia a chi è in servizio che a chi è in congedo, sulle esperienze di crisi, emergenze e traumi subiti, anche in modo anonimo, per essere da esempio e far comprendere alla comunità le problematiche derivanti da questo particolare stile di vita;
- Di organizzare convegni, seminari di studio e promuovere iniziative di approfondimento scientifico a beneficio dei soggetti malati e dei loro familiari anche con l’impegno dell’Associazione stessa nella raccolta di dati statistici sulle condizioni dei militari e delle forze dell’ordine in Italia;
- Di partecipare ad eventi pubblici di vita militare, come soft-air, paintball, fiere di collezionismo per la raccolta fondi;
- Di produrre e distribuire gadget rappresentativi dell’Associazione, quali magliette, bracciali, adesivi, bandiere, cappelli, etc.., con la finalità di promuovere e rendere visibile l’associazione nella comunità; tali gadget verranno devoluti gratuitamente a fronte delle donazioni effettuate all’Associazione;
- Di devolvere parte delle donazioni ricevute ad Onlus ed Associazioni di supporto ai veterani o con gli stessi scopi sociali;
L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta ai terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 85 del Codice del Terzo settore, attività secondarie in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso pagamento di corrispettivi nei confronti dei proprio associati, dei familiari conviventi degli stessi, di associati di altre associazioni che svolgono le medesime attività, di terzi e di altri Enti.
L’Associazione opererà sia sul territorio nazionale che su quello estero.
In caso di necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.
L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati e compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari. Eventuali utili, così come eventuali avanzi di gestione, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell’Associazione per il perseguimento esclusivo dell’attività.
ART. 3) QUALITA’ DI SOCIO
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità religione ed ideologia, nonché persone giuridiche, enti, associazioni che ne facciano domanda, poiché tutti ne condividano le finalità e accettino le norme statutarie.
Si potranno associare anche altri Entri del Terzo Settore, a patto che il loro numero non sia superiore al 50% delle associazioni di promozione sociale associate. La domanda di iscrizione è presentata al Segretario dell’Associazione. Nella domanda di adesione, l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo e diviene effettiva nel momento del pagamento della quota associativa che ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di iscrizione. Il modello della domanda di iscrizione è approvato dal Consiglio Direttivo.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio.
L’Adesione all’Associazione di nuovi soci deve essere approvata dal Consiglio Direttivo. La qualifica di socio di acquisisce con la delibera del Consiglio Direttivo, la relativa iscrizione al libro dei soci e consegna della tessera. Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri. Il consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati come previsto dall’art. 15 c. 1 del Codice del Terzo Settore.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati; qualora la domanda di ammissione non sia stata accolta, chi l’ha proposta può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione. Lo status di associato ha carattere permanente; non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
La qualità di socio si perde a seguito:
- morte
- recesso
- esclusione
- mancato versamento della quota sociale
- comportamento che rechi danno all’immagine dell’Associazione, per delibera del Consiglio Direttivo
Le dimissioni da socio collettivo vanno presentate al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della fine dell’anno sociale e valgono per l’anno successivo. L’Assemblea può deliberare l’esclusione per gravi fatti a carico dell’associato (art. 24 c. 3 c.c.), per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell’Associazione oppure per danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione. L’espulsione avverrà senza obbligo di preavviso ed avrà effetto immediato. L’Assemblea decide l’esclusione cono voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può anche ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui glie è stata notificata la deliberazione (art. 24 c. 3 cc).
La quota o contributo associativo è intrasmissibile ed inoltre non è rivalutabile né rimborsabile. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell’Associazione, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, solo se maggiorenni.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da legge.
Gli associati hanno diritto a:
- partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall’Associazione;
- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, se maggiorenni, votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere ed approvare i rendiconti economici;
- essere informati ed accedere ai documenti e agli atti dell’associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni;
Gli associati sono tenuti a:
- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi secondo gli indirizzi degli Organi Direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell’Associazione.
I soci si dividono in:
SOCI FONDATORI: sono coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo dell’Associazione; i Soci fondatori formano il promo Consiglio Direttivo che durerà in carica per un mandato. Diritti e doveri dei soci fondatori sono quelli dei soci ordinari.
SOCI ORDINARI: sono soci ordinari le persone fisiche o giuridiche, entri, associazioni che fanno domanda di amissione e che provvedono al versamento di una quota associativa annuale la cui entità viene stabilita dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio direttivo. Detto versamento conferisce il diritto di voto in assemblea. Ogni socio, persona fisica o giuridica, ha diritto di un voto in Assemblea.
SOCI ONORARI: il Consiglio Direttivo può inoltre nominare soci onorari dell’Associazione coloro che si siano particolarmente distinti nell’esercizio della loro professione o funzione e che abbiano fornito un notevole contributo per lo sviluppo dell’Associazione o coloro che siano impossibilitati a
farne parte effettiva per espresso divieto normativo. I soci onorari sono esentati dall’obbligo del versamento della quota annuale, ma hanno, al pari degli altri soci, diritto di voto in Assemblea.
SOCI SOSTENITORI O PROMOTORI: coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura. Non hanno diritto al voto e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo; hanno diritto ad essere informati delle iniziative intraprese dall’Associazione.
4) QUOTE SOCIALI
Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell’ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.
5) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.
Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di cinque anni. Gli associati che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria si può tenere in prima o seconda convocazione ed è convocata su iniziativa del Presidente dell’Associazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quanto ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili come da Circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 27/12/2018:
- Deliberare in merito al programma e al preventivo economico per l’anno successivo
- Deliberare in merito alla relazione di attività e al rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell’anno precedente
- Esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo
- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo dopo averne stabilito il numero
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti
- Deliberare sulla esclusione degli associati
- Deliberare in merito agli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo
- Ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza
- Deliberare le quota annuali per i soci ordinari
- Delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto
- Approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
- Delibera sullo scioglimento
- Delibera la trasformazione, fusione, scissione dell’associazione
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza
L’Assemblea straordinaria può essere convocata in ogni momento su iniziativa del Consiglio Direttivo o almeno di un terzo degli associati. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno dettagliato, è trasmesso a tutti i soci per lettera, fax, e-mail o affissione presso la sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata. All’Assemblea possono partecipare tutti i soci che siano in regola con il versamento delle quote associative, compresa quella dovuta per l’anno in corso.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’assemblea riunita in via ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quanto interviene almeno la metà dei soci, in proprio o in delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea si riunisce in via straordinaria per approvare le modifiche dello Statuto, il cambio della sede o lo scioglimento dell’Associazione ed è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% dei soci aventi diritto di voto più uno.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci intervenuti, di norma in modopalese, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
L’Assemblea, su proposta del Presidente o si almeno un terzo dei soci intervenuti può adottare altre modalità di votazione. I soci possono partecipare all’Assemblea per delega scritta concessa ad altro socio, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un
massimo di 3 associati. Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole di almeno ¾ degli associati (art. 21 cc).
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati (art. 21 cc). Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per 30 giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalle quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Il Consiglio Direttivo è costituito da 3 a 9 membri e ad esso sono affidate la direzione e l’amministrazione del sodalizio. Il Consiglio Direttivo può cooptare nel corso del suo mandato nuovi componenti fino ad un quinto della sua consistenza numerica. La nomina dei nuovi componenti dovrà essere ratificata dall’Assemblea successiva. I componenti così nominati scadono con gli altri consiglieri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i componenti sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 cc riguardo alle clausole di ineleggibilità e di decadenza.
Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carina in altre Associazioni di analoga natura. Esso è eletto dall’Assemblea ordinaria ex art. 26 c. 1 del Codice del Terzo Settore, salvo che per il primo Consiglio Direttivo che è nominato nell’atto costitutivo.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in un’unica convocazione, sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designate dai presenti, e sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
La convocazione è fatta su iniziativa del Presidente o per richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. In caso di necessità il Consiglio Direttivo può deliberare anche in merito ad argomenti di competenza dell’Assemblea con riserva di ratifica da parte della stessa Assemblea.
Può altresì predisporre regolamenti per il miglior funzionamento dell’Associazione e può delegare poteri di gestione ad uno o più dei suoi membri, fissando le modalità di esercizio della delega. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi, in particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest’organo:
- Eseguire le deliberazioni dell’Assemblea
- Formulare programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea
- Predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge
- Predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio
- Deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative
- Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati, amministrandone il patrimonio
- Propone all’Assemblea le quote associative annuali per i soci ordinari
- Elegge un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e può assegnare altre speciali attribuzioni a comitati o commissioni utili alla vita dell’Associazione
PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed esterni, nei confronti dei terzi ed in giudizio- e compie tutti gli atti che la impiegano verso l’esterno. Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo: cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svilge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente sostituisce in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
SEGRETARIO
Il segretario rappresenta l’Associazione in assenza del Presidente o del Vice Presidente e ha compiti che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riassumono nei seguenti:
- Promuovere l’azione dell’Associazione, coordinare il lavoro in funzione agli scopi sociali, e prende i contatti con gli enti che di rivolgono all’Associazione, coordina incarichi delle attività che saranno effettuate nel rispetto degli scopi statutari;
- Provvedere alla tenuta e all’aggiornamento del registro dei soci;
- Provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali degli organi collegiali;
- Predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- Provvedere alla tenuta dei registri, della contabilità dell’Associazione e alla conservazione della relativa documentazione;
- Provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.
- Provvedere a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento;
- È a capo del personale.
IL TESORIERE
Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il pagamento dei dipendenti e comunque delle spese ricorrenti, essendo demandato alla gestione della cassa.
Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
6) COMMISSIONI E COMITATI
Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni e Comitati operativi o deliberare la partecipazione ad analoghe iniziative di terzi che perseguono scopo in accordo con quelli istituzionale dell’Associazione.
7) ANNO SOCIALE, FONDO PATRIMONIALE, BILANCIO
L’anno sociale coincide con l’anno solare; il fondo patrimoniale dell’Associazione è costituito dalle quote associative versate, da contributi di società, entri pubblici e privati, persona fisiche, beni mobili ed immobili a qualunque titolo acquistati, eventuali fondi di riserva costituiti con le
eccedenze di rendiconto, proventi derivanti da atti di liberalità degli associati e dei terzi e da qualsiasi altro provento derivante dall’esercizio dell’attività. Durante la vita dell’Associate non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e tutte le spese relative all’anno sociale. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Entrambi i bilanci sono elaborati e proposti all’Assemblea dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositarlo presso il RUNTS.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in alce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
L’Associazione inoltre deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
8) CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio Direttivo ha comunque facoltà di deliberare gettoni di presenza, per particolari incarichi o indennità, a favore di quei consiglieri che dedichino parte rilevante della propria attività nell’interesse dell’Associazione.
9) ATTIVITA’ COMMERCIALE
L’Associazione, qualora per raggiungere gli scopi e le finalità associative svolga attività marginale di carattere commerciale, necessiterà di P. IVA per effettuare fatturazione dei servizi svolti verso terzi, sia soci che non soci, e la richiederà all’Ufficio competente per giurisdizione.
Le operazioni commerciali non dovranno essere finalizzate a produrre utili; le plusvalenze eventualmente risultanti dovranno essere investite nell’anno sociale successivo in attività promozionali o in miglioramenti dei beni mobili associativi.
10) LIBRI SOCIALI
L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
- Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a curare dello stesso organo
Gli associati, ex art. 15 c. 3 del Codice del Terzo Settore, hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
11) VOLONTARI
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Codice del Terzo Settore. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall’Associazione. A norma di quanto previsto dall’art. 18 del Codice del Terzo Settore, tutti i volontari saranno assicurati contro infortuni e malattie connesse all’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.
12) LAVORATORI
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, o di altra natura, anche occasionale, anche dei proprio associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità
statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. Per il trattamento economico e normativo si rinvia all’art. 16 del Codice del Terzo Settore.
13) SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato con voto favorevole di almeno ¾ dei soci intervenuti in Assemblea straordinaria, espressamente convocata.
In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri. Il patrimonio residuo, soddisfatte le eventuali passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del RUNTS, da quando sarà operativo, ad Enti ed Associazioni che perseguono gli stessi scopo dell’Associazione o ai fini di utilità sociale, salvo diversa disposizione di legge.
In ogni caso, i beni dell’Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e ai dipendenti della stessa.
14) DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
Letto, approvato e sottoscritto,
Pozzuolo Martesana, 07 gennaio 2020